Il 27 gennaio 2012 la Regione Siciliana ha approvato la deliberazione n. 30: “Norme in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale”, composta da quattro articoli ed accompagnata da una interessante relazione illustrativa che ne esplicita finalità e funzioni.
Quindi, nel disegno di legge n. 851, mai divenuto legge e composto da sei articoli, all’art. 1 vengono individuati i soggetti titolari dei dati obbligati alla pubblicazione, e precisamente:
- La Regione Siciliana;
- gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti al controllo, tutela o vigilanza della medesima;
- gli enti locali, territoriali e/o istituzionali nonché gli altri enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza.
Diciamo subito che è pregevole l’ampio coinvolgimento dei soggetti obbligati all’apertura dei dati.
All’art. 2 vengono esplicate le definizioni dei termini utilizzati di cui ai successivi articoli 3 e 4 i quali indicano i requisiti che i dati aperti devono possedere, fra cui: formato aperto, completezza, primarietà, tempestività. accessibilità, leggibilità da computer, non proprietari, liberi da licenze che ne limitino l’uso, riutilizzabilità, ricercabili e permanenti.
Unica notazione che stona con l’impianto è la previsione di cui all’art. 4 comma II, là dove viene previsto: “La presente legge non comporta oneri finanziari per le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo l”.
Non credo, infatti, che la liberalizzazione dei dati possa essere effettiva se considerata a costo zero, pena la non corretta attuazione della stessa.
Fondamentale la disposizione di cui all’art. 5 comma III: “L’omessa tempestiva pubblicazione costituisce grave violazione di legge ai sensi del vigente ordinamento”.
A tal riguardo si sarebbe potuto e dovuto indicare i meccanismi atti ad assicurare e garantire il corretto adempimento delle disposizioni di cui alla predetta legge.
Infine al comma IV dell’art. 5 viene stabilito: “Con decreto interassessoriale dell’ Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica e dell’ Assessore regionale per l’economia sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo”.
In questa mappa (Leggi regionali in materia di Open Data) sono evidenziate le leggi (in verde) distinte dai disegni di legge (in rosso) adottate dalle varie regioni.
Il disegno di legge di cui in parola, a mio avviso, risulta nel complesso condivisibile e meritorio.
Tuttavia, considerata l’assenza di oneri finanziari a carico delle amministrazioni coinvolte (anche se, come sopra ho evidenziato, ho qualche dubbio che si possa liberalizzare i dati senza prevedere alcun costo), mi chiedo quali siano i motivi ostativi a che tale disegno di legge diventi una vera e propria legge della Regione Siciliana.
Non c’è bisogno, quindi, di creare una normativa di settore a livello Regionale.
Deve, a mio avviso, essere semplicemente approvato il predetto disegno di legge.
Attenzione: non credo che una Legge Regionale possa magicamente da sola modificare lo stato attuale di apertura dei dati (sebbene la normativa nazionale possa considerarsi ormai abbastanza orientata in tal senso).
Deve, infatti, essere accompagnata necessariamente da una classe politica che creda fermamente nella realizzazione di un modello sociale, politico ed economico da perseguire e che si considera come l’orizzonte futuro cui aspirare.
Una Legge Regionale può considerarsi viva solo se accompagnata da un documento di indirizzo politico utile al fine di realizzare uno standard operativo duraturo, attuabile e misurabile.
In ultimo vi deve essere una ampia compagine sociale che avverta l’importanza e la convenienza (passatemi il termine) dell’apertura dei dati, unitamente ad una classe professionale che si impegni in prima persona: non solo monitorando lo stato di attuazione della normativa e che sia attiva nel proporre istanze, ma che sia pronta a massimizzare i risultati delle aperture dei vari set di dati.
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